Servizi Notarili per Imprese e SPA a Torino
Le società di capitali
Le società di capitali sono società strutturate in funzione dell’elemento oggettivo costituito dal capitale, che risulta prevalente rispetto all’elemento soggettivo delle persone dei soci.
La costituzione di società di capitali è indicata per lo svolgimento di attività economiche di dimensioni medie e grandi. Esse presentano i vantaggi di limitare il rischio del socio all'ammontare della quota di capitale conferita nonché di permettere la raccolta di capitali, anche ingenti, necessari per la realizzazione dell’attività d’impresa.
Le società di capitali infatti sono dotate di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale perfetta: pertanto rispondono delle obbligazioni sociali solo con il loro patrimonio.
I soci sono responsabili solo nei limiti della propria quota ed il loro patrimonio rimane quindi distinto da quello della società.
Le società di capitali nascono con un contratto sottoscritto dai soci fondatori (“atto costitutivo”) e sono disciplinate dallo Statuto sociale, che ne stabilisce le regole fondamentali di funzionamento.
Le tipologie di società
Si distinguono le seguenti possibili tipologie di società di capitali:
La SPA è la forma societaria più utilizzata per le imprese medio-grandi e grandi. Le partecipazioni dei soci sono rappresentate da titoli trasferibili che si chiamano azioni.
E’ previsto un capitale sociale minimo di euro 50.000 e, oltre all’organo amministrativo, è obbligatorio nominare anche il Collegio sindacale.
La SRL è la forma societaria più utilizzata per le piccole e medie imprese. Le partecipazioni dei soci sono rappresentate da quote.
Recentemente è stata introdotta la Società a Responsabilità Limitata Semplificata (SRLS).
La costituzione di società a responsabilità limitata semplificata è esente da onorari notarili e imposta di bollo, ma non da imposta di registro.
La SAPA è il tipo di società di capitali meno diffuso in Italia ed è soprattutto utilizzata come “cassaforte di famiglia” dei gruppi imprenditoriali che intendono tutelarsi da scalate azionarie da parte di terzi. Il capitale sociale è diviso in azioni ed i soci sono suddivisi in accomandanti e accomandatari.
La COOP è una società a capitale variabile, costituita per gestire in comune un’attività d’impresa, con lo scopo di offrire beni, servizi o occasioni di lavoro ai propri soci a condizioni più favorevoli di quelle di mercato.
Le Società di persone
Le società di persone sono società organizzate in funzione delle persone dei soci, i quali generalmente si occupano della loro organizzazione e gestione, prestandovi la propria attività.
Le società di persone non sono dotate di personalità giuridica, pertanto i soci possono essere tenuti a rispondere delle obbligazioni sociali con il proprio patrimonio. Il codice civile (artt. 2251 e ss.) individua tre tipologie di società di persone:
Nella Società Semplice (SS) tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali, salvo patto contrario.
La società semplice non può esercitare attività di natura commerciale.
Nella Società in Nome Collettivo (SNC) tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali.
Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.
Nella Società in Accomandita Semplice (SAS) i soci accomandatari si occupano della gestione sociale e rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali, mentre i soci accomandati rispondono limitatamente alla quota conferita.
La COOP è una società a capitale variabile, costituita per gestire in comune un’attività d’impresa, con lo scopo di offrire beni, servizi o occasioni di lavoro ai propri soci a condizioni più favorevoli di quelle di mercato.
Le società di persone possono essere costituite per lo svolgimento di attività economiche di dimensioni medio piccole e, rispetto alle società di capitali, presentano il vantaggio di avere una gestione più semplice ed economica, anche dal punto di vista fiscale.
Le società di persone nascono con un contratto sottoscritto dai soci fondatori, Atto costitutivo, e sono disciplinate dai Patti sociali che ne stabiliscono le regole fondamentali di funzionamento.
Nelle società di persone non esiste un importo minimo del capitale sociale né è necessario procedere al suo versamento.
Ruolo e consulenza del Notaio
Il notaio è chiamato a predisporre l’atto costitutivo delle società di persone, ai fini della sua registrazione e del successivo deposito presso il Registro delle imprese.