Garanzie studio notarile a Torino

Assicurazione obbligatoria dell'attività notarile

Il D. Lgs. 4 maggio 2006 n. 182 (in G.U. n. 114 del 18.5.2006) stabilisce che il consiglio nazionale del notariato provvede a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile, uniformi per tutti i notai, con oneri a carico del proprio bilancio. Gli estremi della polizza collettiva o di quelle individuali attuative dell'obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso il consiglio notarile distrettuale al quale il notaio è iscritto.

Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentito il consiglio nazionale del notariato, individua con decreto il massimale minimo delle polizze assicurative individuali e collettive. E' fatta salva la facoltà di ciascun notaio di stipulare polizza aggiuntiva a proprie spese. In mancanza di tale forma collettiva di assicurazione, il notaio deve provvedere alla stipula di polizza assicurativa individuale per la responsabilità civile derivante dai danni cagionati nell'esercizio dell'attività professionale, pena procedimento disciplinare.

Il consiglio nazionale del notariato, inoltre, istituisce, regolamenta e gestisce, con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, un Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale, non coperti da polizze assicurative.

Lo Studio Notarile è attualmente assicurato con un massimale di euro 7.000.000
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